Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settoredella malasanità, nato a Gela, matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni da malasanità, errore medico, etc., presso le sedi di ROMA, GELA e RAGUSA. La negligenza sussiste nei casi di non curanza, di difetto di attenzione, mentre l’imprudenza si realizza nei casi di precipitazione, di avventatezza, di insufficiente ponderazione. L’imperizia, invece, contrariamente alla “perizia”, si sofferma su quello che il medico è in grado oppure non in grado di fare ossia sulla sua esperienza o inesperienza. In sostanza, l’imperizia si caratterizza perl’inosservanza della “leges artis”, ossia per aver il sanitario violato una regola specialistica e/o tecnica, vuoi per sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarla oppure per la sua concreta non applicazione nonostante avesse dovuto farlo. Il legislatore, nell’ottica diporre un freno alla medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, ha inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamentoa loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date. Non è, dunque, sufficiente a escludere la colpa del sanitario il solo fatto che egli si sia attenuto alle linee guida e/o alle buone pratiche clinico assistenziali, dovendo il medico valutare se effettivamente quelle linee guida siano adeguate al caso concretamente sottoposto alla sua attenzione. L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato percolpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperiziaquando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato percolpa (anche “lieve”) da imperizianella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificatoper colpa “grave” da imperizianell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico. Per info visita il nostro sito www.studiolegalesantagati.eu Tel. 0933907203 Cell. 3928906052