RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ MEDICA: ERRATA DIAGNOSI
Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore della malasanità, nato a Gela, matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni da malasanità, errore medico, etc., presso le sedi di ROMA, GELA e RAGUSA.
Il tema dei rapporti medico-paziente negli ultimi anni è diventato assai di fragile equilibrio; incrinandosi fortemente alla luce di contenziosi e giurisprudenza in merito alla “malasanità” tali da creare clima poco disteso per il timore da parte degli operatori sanitari di essere denunciati; delineandosi pertanto un comportamento di “medicina difensiva”.
Con la recente Riforma sono cambiati i parametri della responsabilità civile del medico; in oggi non avente per lo più natura contrattuale, ma extra-contrattuale. Con ciò in via soprattutto “probatoria” dovendo il paziente provare la colpa del medico in caso di errore ovvero ritardo/omessa diagnosi ovvero trattamento e non più il medico a dover in prima battuta dimostrare di non aver sbagliato.
Ulteriore conseguenza è la riscrittura del termine di prescrizione per il paziente che intenda promuovere un giudizio volto ad ottenere risarcimento del danno arrecato, in via presuntiva, da comportamento del medico: ergo per malpractice (negligenza) sanitaria vi sono oggi 5 anni quale termine utile all’azione invece che i precedenti 10.
Per la struttura sanitaria, ove sia inserito e collocato il medico permane, si configura a contrario la responsabilità di natura contrattuale; sarà quindi la stessa a dover dimostrare di non aver avuto alcuna responsabilità, e quindi comportamento, nei casi di malasanità. Consegue per via logica che in siffatta prospettazione, proprio per evitare l’inversione dell’onere della prova, per il paziente in via di principio sarà più agevole iniziare un contenzioso nei confronti dell’Azienda ospedaliera piuttosto che verso il singolo professionista medico.
Le ipotesi ed i casi concreti in cui l’omessa ovvero l’errata diagnosi sono maggiormente diffuse ed incisive nelle risultanze riguardano, come immaginabile, neoplasie ovvero patologie tumorali; con conseguente riduzione delle chanches di sopravvivenza e/o sottoposizione ad interventi più invasivi e/o risolutivi.
Altresì in via esemplificativa danno da ritardo nella sottoposizione del paziente ad interventi palliativi in quanto tali correlati ad una minor sofferenza fisica e psichica; danno di natura non patrimoniale quale quello connesso a stato di ansia cagionato dall’“incertezza diagnostica”. Quindi danni di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale come di prassi.
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