AVVOCATO INFORTUNISTICA STRADALE TORINO: PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI IN CITTA’

Puntare sulla qualità dei piani di coordinamento, sulla formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori. Mettere a punto un apparato di controllo e prevenzione efficace, che a sanzioni rapide e impattanti dal punto di vista economico, per chi viola le regole, affianchi sistemi incentivanti adeguati per chi le rispetta. Sviluppare la cultura della sicurezza attraverso una organizzazione efficiente e processi di interazione efficaci tra tutti gli attori coinvolti. E che conduca al conseguente riconoscimento, a tutti i livelli, dei costi necessari ad attivare tutte le misure possibili e adeguate per evitare gli incidenti. Creare, dunque, un fronte comune di interazione tra imprese, progettisti, committenza, lavoratori che crei le condizioni giuste per evitare gli infortuni nei cantieri.

Sono alcune delle proposte e riflessioni che sono state al centro del seminario «Infortuni in cantiere – Azioni e proposte dei soggetti in campo», svoltosi lo scorso 20 febbraio alla Casa dell’Architettura e organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma, con il coordinamento scientifico di Roberta Bocca, consigliera OAR, delegata Formazione e coordinatrice Ctf OAR, insieme all’Ordine degli Ingegneri di Roma, coordinatore scientifico Antonio Di Muro, referente area Sicurezza OIR. Un evento – ha detto Bocca, aprendo i lavori – progettato per essere una prima occasione per mettere insieme le azioni e le proposte di tutti i soggetti campo. Per questo, oltre ai professionisti – gli architetti e gli ingegneri che hanno unito le forze per realizzare la giornata, cui ne seguiranno altre – sono stati coinvolti tutti, dal mondo delle imprese a quello del lavoro. L’obiettivo è costruire un fronte compatto in materia di sicurezza, iniziando a costruire proposte concrete».

«Prima di tutto la prevenzione»: così Alessandro Panci, presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma ha inquadrato il punto ritenuto focale quando si parla di sicurezza nei cantieri. «Fondamentale è incontrarsi prima di avviare i lavori, definire i percorsi, comprendere i rischi, parlarsi, fare squadra tra tutti i soggetti coinvolti, ciascuno con le proprie competenze. Sappiamo che il rischio zero non può esistere, ma per evitare infortuni sul lavoro creare un clima di fiducia e collaborazione è un aspetto cruciale, dall’impresa al progettista fino al committente. Il quale deve essere consapevole delle scelte e disposto a pagarle». La sicurezza infatti ha dai costi- ha aggiunto -, che vengono valutati e che devono essere riconosciuti». In particolare, per quanto riguarda i progettisti, Panci ha sottolineato come «al lavoro dei progettisti legato alla redazione dei piani sicurezza e coordinamento non può essere applicato alcuno sconto: se la sicurezza è una priorità non è pensabile poter risparmiare su di essa. Bisogna riprendere in mano il proposito che tutto questo entri a far parte di un disegno di legge». Altro aspetto delicato, ha concluso il presidente OAR, sono le tempistiche: «I tempi devono essere quelli giusti anche per programmare la sicurezza. La fretta, le corse contro il tempo – e qui il riferimento è anche agli effetti generati dalle scadenze imposte dal Pnrr o dalle continue novità in ambito Superbonus – spesso genera le condizioni in cui possono avvenire gli incidenti»

La sicurezza «è la priorità», ha ribadito il presidente dell’OIR, Massimo Cerri: «È necessario fissare obiettivi comuni – ha aggiunto -, attivando una sinergia tra le diverse realtà che costituiscono il cantiere e che partecipano alla realizzazione dell’opera. Continuare a impostare una cultura del rischio che forse ancora oggi non è interiorizzata fino in fondo da tutti». Non c’è un tema di costi o tempi che tenga – ha poi sottolineato – «dobbiamo concentrarci su misure preventive e protettive per offrire sempre più garanzie sulla riduzione del rischio. In generale, bisogna considerare che il tempo speso in prevenzione è quello che permette di arrivare all’obiettivo. Piano di sicurezza e coordinamento, piani della sicurezza debbono essere redatti e preventivamente acquisti perché in quei pochi minuti di briefing iniziale dell’attività lavorativa ci assicuriamo di avere a disposizione tutto ciò che serve per la sicurezza, anche nei casi in cui sia necessario procedere spediti»

Punti critici e possibili rimedi, nell’ambito di una ricognizione sulla tematica infortuni in cantiere dal punto di vista del coordinatore della sicurezza, sono stati al centro dell’intervento di Antonio Muro, referente area Sicurezza OIR.   «È necessario abbandonare la logica del fatalismo – ha affermato – ponendo in essere tutte le azioni per far tendere il rischio a zero attraverso azioni concrete. Tutti i soggetti della sicurezza – committente, coordinatore della sicurezza, datore di lavoro e preposto – quando non operano correttamente, sono elementi costituenti di una pericolosa catena incidentale, al termine della quale si sviluppa l’infortunio. È necessario interrompere in tempo tale catena, dove ogni elemento singolarmente non è in grado di generare l’infortunio ma la loro sequenza per un pericolo effetto sinergico può amplificare enormemente il rischio». Su quali elementi, dunque, intervenite prioritariamente? Ecco alcuni delle azioni individuate: «La qualità dei piani di sicurezza (Psc e Pos), che devono acquisire la dignità di un vero e proprio progetto della sicurezza. La formazione efficace dei datori di lavoro e dei lavoratori valorizzando il concetto di organizzazione e della sua gestione. In ultimi, un cambio di mentalità da parte di tutti gli attori del processo: committenti, datori di lavoro e coordinatori, pensando non al mero adempimento formale – ammesso che venga raggiunto – ma alla concreta utilità dei documenti prodotti per garantire la sicurezza dei lavoratori e all’obbligo morale che assumiamo nei loro confronti».

La formazione efficace per i lavoratori, sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (Sgsl): potenzialità e utilità per l’impresa. È stato questo il titolo della relazione di Ferdinando Izzo, architetto attivo nei corsi sicurezza OAR. «La cultura della sicurezza – ha detto – non è la conoscenza e l’applicazione delle norme o almeno, non è solo questa. La cultura della sicurezza è rappresentata dai valori, dagli atteggiamenti, dalla consapevolezza, dalle abilità e dai modelli di comportamento individuali e di gruppo che determinano l’impegno nella gestione della salute e della sicurezza, integrando tale prodotto nel rapporto tra l’organizzazione aziendale e gli individui che ne fanno parte. Pertanto, per sviluppare la cultura della sicurezza è necessaria una efficiente organizzazione e processi di comunicazione e interazione e efficaci tra tutti gli attori coinvolti». Le norme non mancano, ha infine rilevato, «ma l’apparato di controllo e prevenzione non sarà veramente tale fino a quando le sanzioni, da comminare in tempi brevissimi, non incideranno in modo economicamente rilevante e, sopratutto, non verranno parallelamente introdotti sistemi incentivanti adeguati». Necessario sarebbe anche «un permanente e selettivo sistema di finanziamento agevolato delle imprese, permettendo loro sgravi fiscali e contributivi, in funzione sia di un andamento favorevole di infortuni e malattie professionali, sia per investimenti per il miglioramento continuo del livello di sicurezza».

AUMENTANO LE VIOLAZIONI DEL CdS A TORINO, E’ TUTTO VERO?

Eccessi di velocità, guida senza cinture di sicurezza, semafori rossi bruciati, guida durante l’utilizzo del cellulare e inosservanza di obblighi e divieti. Sono questi i comportamenti più frequenti e pericolosi per la sicurezza stradale rilevati dalla Polizia Municipale nella tarda serata di domenica su tutto il territorio cittadino.

Nella zona nord della città, in un paio d’ore di servizio, il Reparto Radiomobile ha rilevato 102 violazioni del limite di velocità, di cui 14 hanno comportato la segnalazione di sospensione della patente per aver superato il limite di oltre 40 chilometri orari. Su corso Vercelli gli agenti hanno registrato una velocità massima di 118 km/h.

In serata, nel quartiere Aurora, i ‘civich’ hanno sanzionato altri 71 automobilisti che, con il loro comportamento, hanno messo a rischio la sicurezza stradale propria e degli altri cittadini. Tra i comportamenti più pericolosi, gli agenti hanno sanzionato 38 persone per guida senza cinture di sicurezza, 9 per utilizzo del telefonino durante la guida, 5 per violazione di obblighi e divieti e 3 per aver attraversato incroci stradali con semaforo rosso.

Nella parte sud della città, invece, gli uomini del Comando Territoriale II hanno sanzionato 32 autisti per aver ignorato i divieti di svolta e altri 21 per aver oltrepassato i limiti di velocità, oltre ad aver ritirato una patente.

Meno pericolosa per la sicurezza stradale, ma motivo di disagio per i cittadini e intralcio alla circolazione, la sosta selvaggia che interessa alcune aree del centro città.

Nella giornata di domenica, gli agenti hanno sanzionato 162 automobili parcheggiate in divieto di sosta e controllato il rispetto delle limitazioni ambientali di un centinaio di veicoli, senza ravvisare alcuna violazione, tuttavia molte altre cose, quali la taratura degli autovelox, le informazioni all’ interno del verbale, il posizionamento e la segnaletica dei relativi rilevatori, andrebbero severamente esaminati prima di qualsiasi pronuncia e chiaramente prima di pagare il relativo verbale, significando altrimenti una ammissione della relativa colpa ed inibendo qualsiasi mezzo per contestarla.

Studio Legale Santagati

Infortunistica Stradale Specializzata dal 1980

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“PRECEDENZA PRESUNTA O PRECEDENZA REALE” QUESTO E’ IL PROBLEMA SPESSO IN DISCUSSIONE NEL TERRITORIO DI TORINO

Viene respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista a seguito dello scontro con un autobus urbano. Decisiva la constatazione che il conducente della due ruote ha sì impegnato l’incrocio ma non con un anticipo tale rispetto al bus da far scattare la precedenza di fatto.
Impegnare l’incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente, di norma, la precedenza non è sufficiente per riconoscere la cosiddetta precedenza di fatto. Ciò significa che va respinta l’ipotesi del concorso di colpa in caso di incidente (Cassazione, ordinanza n. 8138/20, depositata il 23 aprile). Scenario del fattaccio è la città di Milano, dove un motociclo si scontra con un autobus urbano. Per la precisione, l’incidente si verifica nell’attraversamento dell’incrocio col motociclo proveniente da sinistra e l’autobus proveniente da destra, e comporta serie lesioni al conducente della ‘due ruote’ e danni al motociclo.
Conseguente la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’azienda di trasporti, dell’autista del bus e della compagnia assicuratrice. Il conducente del motociclo sostiene di «avere approfittato di una precedenza di fatto, in quanto aveva iniziato l’attraversamento dell’incrocio tempo prima che vi sopraggiungesse l’autobus», e a questo proposito osserva che «lo scontro era avvenuto con lo spigolo destro dell’autobus» e mette sul tavolo anche la decisione con cui il Giudice di pace ha sancito «l’annullamento del verbale di contravvenzione redatto a suo carico» subito dopo l’incidente.
Questa visione viene però respinta prima in Tribunale e poi in Corte d’appello: per i giudici di merito, difatti, non vi sono prove sufficienti sulla «precedenza di fatto» reclamata dal conducente del motociclo né tantomeno sulla presunta «colpa del conducente del bus».Per i giudici di merito, quindi, l’incidente è addebitabile esclusivamente alla condotta del motociclista. E questa visione è ritenuta corretta e condivisa dalla Cassazione.
Inutile il ricorso proposto dall’avvocato che rappresenta il conducente della ‘due ruote’.
Il legale pone in evidenza, innanzitutto, «l’obbligo di colui che ha la precedenza di diritto» – l’autobus, in questo caso – «di prestare comunque attenzione agli altri veicoli», e poi osserva che «la regola sulla precedenza di fatto assegna diritto a colui» a – il motociclo, in questo caso – «che sopraggiunge all’incrocio con anticipo tale da poter passare per primo, anche se non avrebbe, di regola, diritto di farlo».
Di conseguenza, sempre secondo il legale, alla luce di queste due osservazioni va valutata diversamente la colpa del conducente del bus che «non ha prestato attenzione all’attraversamento, già quasi completato, da parte del motociclista».
In questa ottica si aggiunge inoltre anche il dato relativo all’«annullamento del verbale di contravvenzione, da parte del Giudice di pace», dato che, a suo parere, deve avere un peso nella decisione, «essendo venuta meno la contestazione della violazione del Codice della strada» a carico del motociclista.
A queste considerazioni i magistrati della Cassazione ribattono osservando che tra primo e secondo grado si è appurato che il motociclista non ha impegnato l’incrocio con adeguato anticipo rispetto all’autobus.
Questo dettaglio è decisivo, poiché, viene evidenziato, solo in caso di «anticipo significativo all’incrocio da parte del conducente privo di precedenza, questi può acquisirla, di fatto, rispetto all’altro conducente». Invece, in questo caso, non vi è prova che il motociclista «fosse giunto all’incrocio con anticipo utile ad attraversarlo per primo», e peraltro non è neanche dimostrata «una qualche negligenza o imprudenza del conducente dell’autobus» nell’attraversamento dell’incrocio, anche tenendo conto della possibile presenza di altri veicoli.
Per quanto concerne, poi, l’annullamento della sanzione comminata al motociclista, i giudici della Cassazione chiariscono che «la decisione del Giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al motociclista, non costituisce giudicato esterno, e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse».

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INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

 Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore dell’infortunistica, nato a Gela sin da 1980 matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni al mezzo, lesioni, fermo tecnico, danni patrimoniali, preso le sedi di ROMA, GELA e RAGUSA.
La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinchè, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici  designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro  e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).
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CONDUCENTE NON PROPRIETARIO: SPETTA IL RISARCIMENTO PER L’INCIDENTE?

Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore dell’infortunistica, nato a Gela sin da 1980 matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni al mezzo, lesioni, fermo tecnico, danni patrimoniali, preso le sedi di ROMA, GELA e RAGUSA.
Potrebbe succedere che il conducente dell’auto non sia il suo effettivo proprietario. Ciò capita, ad esempio, quando il veicolo viene dato in prestito o viene condiviso da più persone nella stessa famiglia. Potrebbe anche essere l’ipotesi in cui l’auto venga venduta ma il passaggio di proprietà non riceva la dovuta trascrizione presso il Pra, per cui, formalmente, la stessa resta intestata ancora al vecchio proprietario.
Prima di spiegare se al conducente non proprietario che fa un incidente spetta il risarcimento, dobbiamo verificare se è lecito guidare un’auto non propria.
Il proprietario di un’auto può darla in prestito a chi vuole senza bisogno che vi sia un contratto di mutuo. È del resto ciò che succede nella quotidianità di tutte le famiglie e che non vieta che la medesima situazione si verifichi anche tra amici.
Quindi, se la polizia dovesse fermare un conducente e, dal libretto di circolazione dovesse accorgersi che questi non è il proprietario, non può contestargli di averla rubata, ma tutt’al più potrà chiedergli spiegazioni delle ragioni del possesso. Questo, però, non è un motivo per elevare una multa.
C’è un solo obbligo previsto dall’attuale legge: se l’utilizzo dell’auto altrui avviene per oltre 30 giorni di seguito in modo esclusivo e personale (nel senso che, nello stesso tempo, il mezzo non è utilizzato anche da altri soggetti), il possessore è tenuto a far annotare il proprio nominativo sul libretto di circolazione dell’auto. La comunicazione, che va fatta alla Motorizzazione anche tramite un’agenzia di pratiche auto, anche, dal proprietario dell’auto.
In caso di violazione di tale obbligo è prevista una multa oltre al ritiro della carta di circolazione.
Tale obbligo, però, non vale per i familiari conviventi come, ad esempio, i coniugi, i genitori e i figli.
Che succede se si firma una polizza “solo conducente”?
Alcune polizze assicurative prevedono una limitazione di responsabilità nei confronti del solo assicurato (ossia il proprietario del veicolo). Cosa succede, in tali circostanze, qualora dovesse verificarsi un incidente stradale mentre è alla guida un’altra persona? Se la colpa del sinistro è di quest’ultima, ossia del conducente “non proprietario” e quindi non assicurato, la compagnia pagherà comunque il risarcimento al danneggiato, ma potrà rivalersi nei confronti del proprio assicurato. Quest’ultimo, a sua volta, potrà chiedere il risarcimento al conducente responsabile del sinistro.
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RISARCIMENTO DANNI PER ERRORE DEL DENTISTA

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Una prestazione odontoiatrica eseguita maldestramente dal dentista può provocare dei danni al paziente anche seri e permanenti. Il danneggiato ha diritto ad un risarcimento per malasanità qualora i danni siano conseguenti ad un trattamento lesivo, viziato da colpa del medico professionista.
Lesione di un nervo, infezioni, ascessi, rottura e caduta di un impianto dentale, omissione o ritardata diagnosi e problemi con l’anestesia sono solo alcuni degli errori più frequenti che possono verificarsi durante un trattamento odontoiatri
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RISARCIBILITÀ DEL COLPO DI FUSTA: NON SEMPRE È NECESSARIA LA RADIOGRAFIA

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La Corte di cassazione nell’ordinanza n. 9865 del 26 maggio 2020  è tornata ad affrontare la problematica dei limiti e della metodologia di accertamento del c.d. colpo di frusta ai fini della sua risarcibilità.
Il colpo di frusta non è altro che un evento traumatico che interessa direttamente il rachide cervicale. Questo insorge, il più delle volte, a seguito di un brusco movimento del capo che supera i normali limiti fisiologici di escursione articolare. Le cause possono essere molteplici ma il più frequente deriva da un incidente automobilistico, soprattutto quando un autoveicolo subisce un tamponamento violento.
Per ottenere un risarcimento da incidente stradale e colpo di frusta in particolare, è sempre consigliabile recarsi il giorno stesso al Pronto Soccorso, per accertare le lesioni riportate e sottoporsi agli esami strumentali necessari ad individuare la lesione subita (TAC, radiografia).
Qualora dagli accertamenti risulti la lesione il medico dovrà emettere un certificato e seguire il paziente sino a completa guarigione.
A questo punto, per meglio tutelare i propri interessi, è consigliabile affidarsi ad un medico legale che produrrà una perizia medico legale che attesti le lesioni subite e i danni permanenti riportati. Sulla base della perizia medico legale e delle altre voci che concorrono a determinare il calcolo dell’indennizzo verrà individuato l’importo del risarcimento che si può ottenere.
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COME OTTENERE UN RISARCIMENTO PER DANNO OCULISTICO ?

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Gli episodi di malasanità in ambito oculistico sono molto pericolosi perchè il rischio è quello di perdere la vista. Le principali responsabilità di un oculista sono dovute a mancata diagnosi, errata terapia, presenza di infezioni ed emorragie nel corso dell’intervento, non corretta esecuzione di interventi di glaucoma o cataratta, errata correzione laser di miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia.
Un errore medico in ambito oculistico – oftalmologico può causare al paziente una invalidità derivante dalla perdita funzionale o anatomica dell’occhio. Le persone che hanno subito un danno agli occhi per negligenza, imprudenza o imperizia, hanno il diritto di fare domanda di risarcimento per malasanità al medico responsabile, al personale o alla struttura sanitaria e anche all’azienda sanitaria locale. Prima di agire per vie legali, è necessario accertare la sussistenza del nesso causale tra l’errore medico e i danni subiti dal paziente e verificare che le complicanze siano state causate da condotta colposa.
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RISARCIMENTO PER INTERVENTO SBAGLIATO

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Ogni anno in Italia vengono eseguiti migliaia di interventi e di operazioni chirurgiche, però, può accadere,  che un’errata diagnosi o un errore medico possano dar luogo ad una lesione per il paziente, il quale ha diritto al risarcimento per l’intervento sbagliato.
In questi casi, sotto un profilo prettamente giuridico, prima di capire eventualmente a chi rivolgersi per denunciare un medico, è importante comprendere che la colpa medica può considerarsi di tipo doloso, quando il medico, consapevolmente, arreca un danno al proprio paziente. In questa rara ipotesi, il medico che sbaglia l’intervento non solo è soggetto al dovere di provvedere al cosiddetto “risarcimento danno medico” per l’intervento sbagliato, ma è anche punibile penalmente,  o di tipo colposo, quando il medico, per una negligenza (superficialità, disattenzione), imprudenza (condotta avventata e non ragionata) o imperizia (scarsa preparazione professionale), operando in maniera errata rispetto ai regolari protocolli sanitari previsti, cagiona un danno medico al proprio paziente.
Nel momento in cui si verifica un danno medico a seguito di un intervento sbagliato, il singolo paziente, o addirittura la famiglia dello stesso in casi gravi, è legittimato a richiedere il risarcimento danni per negligenza medica, sia al dottore che ha materialmente operato, sia alla struttura sanitaria dove è avvenuto l’intervento sbagliato che ha causato una responsabilità medica civile, oltre che una responsabilità professionale medica.
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RISARCIMENTO INTERVENTO CHIRURGICO

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Un intervento chirurgico mal riuscito può trasformarsi nell’inizio di un calvario che molto di frequente culmina con la richiesta di risarcimento danni per intervento chirurgico da parte dei pazienti,  o dei parenti sopravvissuti nei casi di decesso, laddove sia accerti l’errore.
Nel caso in cui sia confermata la presenza di un errore, è possibile formalizzare una richiesta di risarcimento per i danni provocati dall’operazione chirurgica, nei confronti dei soggetti responsabili.
Oltre al medico e all’equipe che hanno eseguito l’intervento è possibile richiedere il pagamento dei danni anche all’ospedale, la cui responsabilità si affianca a quella dei sanitari. Infatti, l’ospedale risponde delle loro condotte e dei loro errori anche se non sono suoi dipendenti.
L’ospedale, oltre ad un generico dovere di cura, ha l’obbligo di garantire determinate “prestazioni”, tra cui quella di mettere a disposizione le attrezzature necessarie all’operazione chirurgica in buono stato di funzionamento e luoghi sanificati e sicuri.
Pertanto è tenuta al risarcimento anche per inefficienze che non dipendono dal chirurgo.
Si pensi ad esempio ai casi di infezione del sito chirurgico, per strumenti chirurgici non adeguatamente sterilizzati prima dell’uso (che possono trasferire batteri al paziente durante l’intervento), o quando la sala operatoria non venga adeguatamente disinfettata e il paziente è infettato da batteri.
Ad ogni modo, prima di procedere con qualsiasi richiesta di risarcimento danni causati dall’operazione chirurgica è necessario provvedere ad un attento esame medico legale della vicenda per vagliare tutte le possibili ipotesi.
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