RISARCIMENTO DANNI INFEZIONI DA COVID-19 DURANTE IL RICOVERO IN OSPEDALE

Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore della malasanità, nato a Gela, matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni da malasanità, errore medico, etc., presso le sedi di  ROMA, GELA e RAGUSA.
Come noto, gran parte dei decessi da coronavirus (Ccovid19) sono conseguenza di infezioni contratte in ospedale e nelle RSA, spesso dovute a misure di prevenzione inadeguate.
Si tratta pertanto di infezioni cosiddette nosocomiali, ossia contratte nel corso della degenza ospedaliera e che non erano manifeste né in incubazione all’ingresso in ospedale. In questi casi, i familiari dei pazienti deceduti potranno legittimamente avanzare una richiesta di risarcimento per il decesso da coronavirus dei loro cari.
La pandemia da coronavirus, purtroppo, è ancora protagonista della vita di tutti noi, drammatiche sono state le conseguenze, in termini di vite umane perdute, della diffusione dell’infezione da coronavirus che ha messo a nudo l’inadeguatezza del sistema nazionale (e non solo) di contenimento dell’infezione da Covid-19.
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RISARCIMENTO PER ERRATA O TARDIVA DIAGNOSI DEL TUMORE

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Il danno da perdita di chance è legato al pregiudizio di colui che in conseguenza della mancata o errata prestazione del medico, non ha potuto curarsi adeguatamente e tempestivamente, perdendo così la possibilità statistica di guarire (nel caso di decesso) o per lo meno di non aggravare la sua pregressa patologia. Un danno che, si verifica anche nel caso in cui il paziente perda la chance di vivere anche per un breve periodo di tempo oltre a quello poi effettivamente vissuto, o anche della sola possibilità di conservare, una migliore qualità della vita.
Chi agisce in giudizio per poter ottenere il risarcimento da perdita di chance dovrà dimostrare l’esistenza di una possibilità di consecuzione di un vantaggio in relazione a una determinata situazione giuridica. In termini invece di liquidazione del danno, l’assenza di parametri e tabelle specifici imporrà al giudice il ricorso alla valutazione in via equitativa.
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RISARCIMENTO DANNI AI FAMILIARI DELLA VITTIMA PER MALASANITÀ

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Quando un paziente è vittima di un caso di malasanità ha diritto al risarcimento di tutti i danni che l’errore medico ha procurato, ma il paziente non è sempre l’unico danneggiato in queste situazioni, infatti anche i familiari della vittima possono subire dei pregiudizi conseguenti il peggioramento dello stato di salute del proprio caro o la sua morte.
I familiari di un danneggiato, possono anch’essi subire dei pregiudizi a causa dei danni riportati dal proprio caro. Esistono due tipi di danni risarcibili in favore dei parenti: quelli iure proprio e quelli iure hereditatis, ossia per un proprio diritto oppure per uno ereditato.
I danni iure proprio,  sono quei pregiudizi che traggono origine da un evento che colpisce una vittima principale, ma che producono degli effetti negativi anche nella sfera giuridica di terze persone e che quindi acquisiscono un diritto al risarcimento perché danneggiate in proprio.
I danni risarcibili iure hereditatis, invece, sono quelli che riguardano esclusivamente la vittima principale, ma il cui diritto al risarcimento può essere trasmesso ai propri eredi in caso di decesso.
Rientrano tra i danni risarcibili iure proprio, ad esempio, tutte le spese sostenute dai parenti e i danni morali patiti dagli stessi a causa delle lesioni subite dal proprio caro.
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RISARCIMENTO DANNI PER ERRORE DELL’ORTOPEDICO

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Il paziente vittima di un caso di malasanità per errore dell’ortopedico ha il diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
I danni patrimoniali consistono in tutte le spese sostenute dal danneggiato e nel mancato guadagno sofferto a causa delle lesioni patite. Per quanto riguarda i danni di natura non patrimoniale, per la quantificazione dell’importo del risarcimento, vengono utilizzate le stesse tabelle applicate per il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale.
Quando si sospetta di aver subito un errore medico, per ottenere un giusto risarcimento è importante rivolgersi ad un avvocato esperto in responsabilità medica, per accertarsi della presenza di un inadempimento da parte del sanitario e/o della struttura ospedaliera e del nesso causale di tale condotta con le lesioni riportate.
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RISARCIMENTO AI PARENTI PER MORTE DEL CONGIUNTO PER MALASANITÀ

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Qualora il caso di malasanità consista nella morte di un paziente causata da un errore medico, ai familiari della vittima è dovuto un risarcimento per tutti i danni da loro patiti e anche per quelli sofferti dal defunto quando era ancora in vita e il cui diritto è trasmissibile iure hereditatis.
I danni risarcibili iure proprio, cioè quelli subiti direttamente dai parenti della vittima, sono, oltre ai pregiudizi patrimoniali (spese sostenute e mancati guadagni), le sofferenze psico-fisiche patite a causa della perdita del proprio caro.
Il pregiudizio per la perdita del congiunto, chiamato anche danno da perdita parentale, consiste in un importo monetario, la cui entità dipende dal grado di parentela intercorrente tra il familiare e la persona deceduta (più era stretto tale rapporto e tanto maggiore sarà il danno), dalla loro età, dalla convivenza e dall’eventuale assenza di altri familiari.
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RISARCIMENTO AI FAMILIARI PER L’ERRORE MEDICO INVALIDANTE

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L’errore medico che provoca lesioni invalidanti ad un paziente, oltre a far scaturire in favore di quest’ultimo un diritto al risarcimento per i danni psicofisici e patrimoniali subiti, può danneggiare anche i suoi familiari più stretti.
Tali pregiudizi si possono riscontrare,  sia nel dolore e nella sofferenza patiti per la menomazione del proprio congiunto, sia per il rilevante peggioramento delle abitudini di vita di chi dovrà prestare assistenza costante al familiare menomato.
Il danno è risarcibile anche qualora l’assistenza prestata all’invalido sia ripartita fra più familiari, in quanto, seppure la stessa sia motivata da vincoli di solidarietà ed affetto, ciò non esclude il concreto pregiudizio patito dal congiunto per aver dovuto adattare la propria quotidianità alle sopravvenute necessità del parente menomato.
La prova del danno non patrimoniale, patito dai parenti più stretti, può essere dedotta in via presuntiva, pure d’ufficio, anche esclusivamente dalla gravità delle menomazioni riportate dal familiare vittima di malasanità, sempre che l’esistenza di tale pregiudizio sia stato adeguatamente allegato nell’atto introduttivo del giudizio.
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RESPONSABILITÀ MEDICA OMESSA DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA ONCOLOGICA

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Il ritardo nella diagnosi, la quale quindi nel caso di patologie oncologiche sembra sempre più andare nel senso di una necessaria precocità, è pertanto criterio fondamentale di riferimento cui si collega una sanzione penale scaturente da una condotta omissiva la cui colpa viene individuata nella negligenza, consistita nel non aver effettuato correttamente la diagnosi, nell’imprudenza, caratterizzata nell’aver ritardato determinati esami, ovvero nell’imperizia, consistita nell’averli male effettuati o nell’averne male interpretato i risultati, tutti riconducibili a casi di  malasanità. Per evitare tale contestazione il medico sembra quindi essere tenuto a mettere in pratica qualsiasi tipo di accertamento diagnostico atto ad evitare il progredire della patologia, anche se questa sia connotata da una particolare rarità.
Tale parametro potrebbe in realtà far  dubitare della prevedibilità,  della esistenza di una patologia in atto, ma tuttavia non esime, per lo meno nella pronuncia richiamata, il sanitario dalla colpevolezza in quanto egli può, ed anzi deve, in tutti i casi in cui non vi sia certezza assoluta in ordine all’effettiva diagnosi, effettuare tutti gli esami possibili per arrivare ad una corretta qualificazione della stessa.
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MALASANITÀ IN PRONTO SOCCORSO

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La malasanità in pronto soccorso in Italia, purtroppo, rappresenta un accadimento che comporta delle situazioni tutt’altro che semplici da fronteggiare.
In caso di malasanità e di eventuali danni riscontrati dovuti da una diagnosi totalmente errata in ospedale al pronto soccorso, occorre rivolgersi a uno studio di avvocati che si occupano di queste situazioni e avviare le procedure per richiedere un risarcimento per i danni subiti. Vanno provati e verificati con perizia medico legale e dopo di che si citerà la struttura per ottenere un corretto risarcimento.
In questo modo è possibile rendere nota la situazione sanitaria italiana, con la speranza di farla migliorare, nonché evitare che questa situazione possa nuovamente palesarsi e vedere protagoniste altre situazioni tutt’altro che semplici da fronteggiare, specialmente se da queste scaturiscono conseguenze letali.
Problematica la situazione per i pazienti che nel 2020 hanno avuto casi urgenti per infarti o incidenti stradali o operazioni immediate per salvare la loro vita e si sono trovati ospedali al collasso in seguito a reparti oberati per malati di coronavirus. Soprattutto i pronti soccorsi hanno subito stravolgimenti e questo si spera non a discapito del cittadino che aveva immediato bisogno di soccorso presso i vari pronti soccorsi italiani. Ovviamente per i continui tagli alla sanità i medici si sono trovati in numero insufficiente e con attrezzature insufficienti per affrontare la pandemia del coronavirus e la vita normale quotidiana negli ospedali durante il 2020.
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IL RISARCIMENTO PER SEPSI (SETTICEMIA)

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Com’è noto, la sepsi (o setticemia) deriva sempre da una infezione e si caratterizza per una risposta infiammatoria sistemica anomala, che l’organismo umano può mettere in atto producendo l’effetto di danneggiare alcuni organi vitali fino a renderli non più funzionanti. Si tratta, dunque, di una sindrome clinica gravissima, che può avere conseguenze devastanti su singoli organi.
Quando la sepsi (setticemia) deriva da una inadeguata attuazione delle misure di profilassi, (quando tale condizione non viene tempestivamente diagnosticata) il paziente o (se defunto i suoi congiunti) hanno diritto ad un risarcimento danni per sepsi (setticemia), per ottenere il quale è sempre consigliabile chiedere aiuto ad un avvocato esperto in materia di responsabilità medico-sanitaria.   
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INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

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La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinchè, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici  designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro  e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).
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STUDIO LEGALE SANTAGATI - VICO IMPERIA 4 - GELA (CL)
VIA CONTARINI 8, ROMA  - P.I. 00368270856