CONDUCENTE NON PROPRIETARIO: SPETTA IL RISARCIMENTO PER L’INCIDENTE?

Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore dell’infortunistica, nato a Gela sin da 1980 matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni al mezzo, lesioni, fermo tecnico, danni patrimoniali, presso le sedi di ROMA, GELA e RAGUSA.
Potrebbe succedere che il conducente dell’auto non sia il suo effettivo proprietario. Ciò capita, ad esempio, quando il veicolo viene dato in prestito o viene condiviso da più persone nella stessa famiglia. Potrebbe anche essere l’ipotesi in cui l’auto venga venduta ma il passaggio di proprietà non riceva la dovuta trascrizione presso il Pra, per cui, formalmente, la stessa resta intestata ancora al vecchio proprietario.
Prima di spiegare se al conducente non proprietario che fa un incidente spetta il risarcimento, dobbiamo verificare se è lecito guidare un’auto non propria.
Il proprietario di un’auto può darla in prestito a chi vuole senza bisogno che vi sia un contratto di mutuo. È del resto ciò che succede nella quotidianità di tutte le famiglie e che non vieta che la medesima situazione si verifichi anche tra amici.
Quindi, se la polizia dovesse fermare un conducente e, dal libretto di circolazione dovesse accorgersi che questi non è il proprietario, non può contestargli di averla rubata, ma tutt’al più potrà chiedergli spiegazioni delle ragioni del possesso. Questo, però, non è un motivo per elevare una multa.
C’è un solo obbligo previsto dall’attuale legge: se l’utilizzo dell’auto altrui avviene per oltre 30 giorni di seguito in modo esclusivo e personale (nel senso che, nello stesso tempo, il mezzo non è utilizzato anche da altri soggetti), il possessore è tenuto a far annotare il proprio nominativo sul libretto di circolazione dell’auto. La comunicazione, che va fatta alla Motorizzazione anche tramite un’agenzia di pratiche auto, anche, dal proprietario dell’auto.
In caso di violazione di tale obbligo è prevista una multa oltre al ritiro della carta di circolazione.
Tale obbligo, però, non vale per i familiari conviventi come, ad esempio, i coniugi, i genitori e i figli.
Che succede se si firma una polizza “solo conducente”?
Alcune polizze assicurative prevedono una limitazione di responsabilità nei confronti del solo assicurato (ossia il proprietario del veicolo). Cosa succede, in tali circostanze, qualora dovesse verificarsi un incidente stradale mentre è alla guida un’altra persona? Se la colpa del sinistro è di quest’ultima, ossia del conducente “non proprietario” e quindi non assicurato, la compagnia pagherà comunque il risarcimento al danneggiato, ma potrà rivalersi nei confronti del proprio assicurato. Quest’ultimo, a sua volta, potrà chiedere il risarcimento al conducente responsabile del sinistro.
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DANNO GINECOLOGICO

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Il danno ginecologico comprende il 24% dei casi di malasanita’ ed attiene principalmente ad errori medici commessi sia dall’ecografo che dal ginecologo. Tali danni possono sorgere a seguito di un erronea ecografia che taccia determinati problemi del nascituro o al contrario che aggravi determinate patologie che non necessitavano estremi rimedi; inoltre possono insorgere a seguito di interventi inaccurati o eseguiti con ritardo, provocando gravi lesioni fisiche o psichiche alla paziente nonche’ la perdita del feto.
Per approfondimenti ed assistenza lo studio legale è a disposizione per l’analisi senza impegno del caso.
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COLPA MEDICA: NEGLIGENZA, IMPRUDENZA E IMPERIZIA

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La negligenza sussiste nei casi di non curanza, di difetto di attenzione, mentre  l’imprudenza 
si realizza nei casi di precipitazione, di avventatezza, di insufficiente ponderazione.
L’imperizia, invece, contrariamente alla “perizia”, si sofferma su quello che il medico è in grado oppure non in grado di fare ossia sulla sua esperienza o inesperienza. In sostanza, l’imperizia si caratterizza per l’inosservanza della “leges artis”, ossia per aver il sanitario violato una regola specialistica e/o tecnica, vuoi per sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarla oppure per la sua concreta non applicazione nonostante avesse dovuto farlo.
Il legislatore, nell’ottica di porre un freno alla medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, ha inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date.
Non è, dunque, sufficiente a escludere la colpa del sanitario il solo fatto che egli si sia attenuto alle linee guida e/o alle buone pratiche clinico assistenziali, dovendo il medico valutare se effettivamente quelle linee guida siano adeguate al caso concretamente sottoposto alla sua attenzione.
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato percolpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperiziaquando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato percolpa (anche “lieve”) da imperizianella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificatoper colpa “grave” da imperizianell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
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TRASFUSIONE DI SANGUE ERRATA, LA POSIZIONE DELL’INFERMIERE

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Durante l’ultimo ventennio sono stati molteplici gli interventi a livello istituzionale che hanno coinvolto la comunità scientifica nello sforzo di arginare il fenomeno degli eventi iatrogeni conseguenti alla pratica trasfusionale. Nonostante i casi documentati di errore in corsia siano in numero residuale, il livello di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie viene ad assumere uno spessore ancor più rilevante: tale riforma normativa segna per i protagonisti della sanità un passaggio epocale in quanto in primis sancisce l’esistenza del diritto alla sicurezza delle cure e lo definisce quale elemento intrinseco del diritto alla salute.
La somministrazione di sangue ed emoderivati riveste un ruolo di particolare importanza per i benefici connessi alla possibilità di riceverla (spesso ha un’efficacia salvavita immediata) ed al tipo di inquadramento giuridico-sanitario della misura terapeutica, essendo classificabile tra i trapianti di tessuti umani. Ne consegue la necessità di assumerne la gestione con i dovuti crismi e le necessarie cautele.
Limitando l’attenzione alle attività in unità di degenza e cliniche, il processo per la somministrazione di sangue ed emoderivati si compone di fasi in successione che si chiudono circolarmente attorno al paziente.
È specifica responsabilità dell’infermiere predisporre-verificare l’adeguatezza dell’accesso venoso da utilizzare e rilevare i parametri vitali della persona.
Va specificato che un particolare protocollo andrebbe previsto per la gestione delle emorragie gravi.
In ultimo segnaliamo la necessità di acquisire il consenso specifico del paziente a ricevere sangue ed emoderivati, preventivamente ed adeguatamente informato nonché consapevolmente prestato (DM 3 marzo 2005 art.11): occorre renderne edotto il paziente rappresentandogli i rischi connessi alle varie situazioni (accettazione e rifiuto) e la possibilità (laddove esistente) di ricorrere a terapie alternative.
Per il minore e l’incapace, l’accettazione deve essere manifestata da entrambi i titolari della potestà genitoriale; in mancanza, solo un tutore nominato dal giudice potrà validamente prestarla.
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DANNI DA ANESTESIA: IL RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO

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Il ruolo dell’anestesista ha un’importanza fondamentale durante l’intera durata di un intervento chirurgico.
La prestazione dell’anestesista rianimatore non si limita infatti al solo momento dell’operazione, ma si estende anche alla fase preparatoria e al decorso post-operatorio.
È compito del sanitario salvaguardare lo stato di salute e la vita del paziente durante tutto questo periodo ed in presenza di errori medici, al danneggiato, e in caso di decesso ai suoi parenti, è dovuto un risarcimento danni da malasanità.
L’anestesia è una procedura che serve per bloccare la sensibilità al dolore (nell’anestesia generale anche di annullare lo stato di coscienza) ed è compito dell’anestesista occuparsi dell’intera operazione, prima, dopo e durante l’intervento chirurgico: di indurre e mantenere l’anestesia, delle manovre di intubazione, del controllo e monitoraggio continuo del paziente e del recupero delle sue funzioni vitali.
Si tratta di una procedura molto delicata, i rischi sono tanti e alcune complicanze purtroppo sono inevitabili, anche quando tutto viene eseguito correttamente, soprattutto in pazienti anziani e bambini.
Gli errori medici più frequenti che può compiere l’anestesista sono dovuti principalmente a:
– assenza del consenso informato del paziente, quando lo stesso non viene avvisato e messo al corrente in maniera adeguata dei possibili rischie delle conseguenze dell’anestesia;
– errata somministrazione dell’anestesia (dosaggio insufficiente o eccessivo, reazioni allergicheed incompatibilità dei farmaci);
– errato monitoraggio delle condizioni del paziente;
– errori durante le procedure di intubazione.
Quando viene dimostrato l’errore medico dell’anestesista ed il suo nesso causale con i danni riportati dal paziente, questo ha il diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento.
Quando si sospetta di essere stati vittima di un caso di malasanità è molto importante affidarsi ad un studio legale specializzato in responsabilità medica, sia per accertarsi della presenza dell’errore medico e del nesso causale (anche tramite la perizia della cartella clinica da parte di un medico legale), sia per quantificare con precisione l’entità di tutti i danni riportati e per avanzare correttamente una richiesta di risarcimento, nei confronti della struttura sanitaria e dell’anestesista responsabile, seguendo le procedure predisposte dalla legge.
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INFEZIONI OSPEDALIERE E RESPONSABILITÀ SANITARIA

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Le infezioni nosocomiali (od “ospedaliere”) – tecnicamente dette I.C.A.: infezioni correlate all’assistenza (sanitaria) – rappresentano uno fra i principali problemi dei sistemi di salute pubblica e sono determinate da un eterogeneo insieme di condizioni differenti sotto il profilo microbiologico, fisiologico ed epidemiologico.
Causate dalla presenza di microrganismi patogeni opportunisti in ambiente ospedaliero, le infezioni ospedaliere sono, per definizione, quelle infezioni che non erano presenti (quindi non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione) all’ingresso del paziente nell’ambiente di ricovero o di assistenza, ed insorgono durante il ricovero e la degenza o, più raramente, dopo le dimissioni del paziente.
E’ ragionevole ritenere sia sussistente la responsabilità dell’Ente Ospedaliero nella genesi dell’infezione correlata all’assistenza, salvo che lo stesso non riesca a dimostrare che la propria Struttura ed il proprio personale agirono nel pieno rispetto di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione, e che venne fatto tutto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni ampiamente condivise e pretese dalla letteratura scientifica, nonché dalle vigenti previsioni normative.
In particolare, la Struttura Sanitaria avrebbe l’onere di documentare di aver posto in essere e rispettato le più idonee ed efficaci misure.
In linea generale, con riguardo alla tematica delle infezioni ospedaliere, giova segnalare che esse rappresentano un fenomeno sicuramente prevedibile poiché trattasi di una delle più comuni “complicanze” di ogni intervento chirurgico. Inoltre, la letteratura, tanto nazionale quanto internazionale è univoca nell’indicare come le infezioni correlate all’assistenza, e in particolare quelle del sito chirurgico, siano assolutamente evitabili.
E’ pertanto evidente come si renda mandatoria la massima attenzione preventiva da parte di ogni struttura sanitaria, mediante adozione di idonee misure atte a garantire la sterilità degli ambienti, del personale e delle attrezzature, che debbono essere sottoposte a costante e continuo monitoraggio.
Nonostante le misure di prevenzione e sorveglianza poste in essere, le infezioni ospedaliere continuano ad essere causa di rilevanti patologie, spesso gravi e talvolta finanche letali.
Le procedure risarcitorie dei pregiudizi derivanti da infezioni nosocomiali sono assai complesse e necessitano di una elevata specializzazione dei professionisti coinvolti. In particolare, risulta dirimente la dialettica processuale che si articola tra la parte danneggiata e la struttura sanitaria, con riferimento alla distribuzione dell’onere della prova che incombe su ciascuna delle parti.
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RISARCIMENTO PER INTERVENTO NON RIUSCITO

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In caso di intervento non riuscito la sanità italiana prevede il risarcimento, in quanto consiste in un adempimento inesatto dell’obbligazione tra struttura sanitaria e paziente.
L’intervento non riuscito non è solo responsabilità del medico a lavoro, ma anche della struttura che lo ha previsto, che ha generato nel paziente un danno fisico e psichico.
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CONTAGIATI DA COVID-19 RISARCIMENTO A FAVORE DEGLI OPERATORI SANITARI

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A causa della diffusione del Covid-19, riteniamo che sia giusto tutelare i medici e gli infermieri che lottano quotidianamente contro questo nemico invisibile per curare tutti noi e che da mesi lavorano incessantemente e senza sosta e senza i presidi necessari per proteggersi e difendersi, con il maggior rischio di essere contagiati e di contagiare a loro volta i pazienti, o che sono addirittura deceduti  a causa della mancanza di idonee misure protettive, misure che lo Stato non ha saputo fornire.
Il nostro studio, che ha sempre fornito e continuerà comunque a fornire assistenza legale alle vittime di malasanità, è infatti quello di fornire gli strumenti legali per far sì che tutti possano ottenere un risarcimento a fronte di un ingiusto danno subito. Ed ora le vittime, in questa situazione surreale che purtroppo si è venuta a creare e che non si sa per quanto ancora potrà durare, sono proprio i medici, gli infermieri e le loro famiglie.
Medici ed infermieri che vengono “buttati” in prima fila “in trincea” a combattere una guerra privi di idonei dispositivi di protezione (mascherine, occhiali ecc..).
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RISARCIMENTO PER INTERVENTO INUTILE

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Se, un intervento operatorio ( anche se sia stato eseguito in modo conforme, e non abbia determinato un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere) risulti all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, e se la struttura sanitaria ha omesso l’esecuzione dei trattamenti preparatori all’operazione indispensabili, per assicurarne l’esito positivo, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione, provoca una indebita ingerenza sulla sfera psico fisica della persona, come tale produttiva di danno risarcibile.
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SINISTRO, TERZO TRASPORTATO COME OTTENERE IL RISARCIMENTO

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La richiesta di risarcimento del danno da parte del passeggero deve essere formulata utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato. A tal fine è irrilevante che il terzo agisca verso il conducente del mezzo sul quale viaggiava  o verso il conducente del mezzo antagonista o, ancora, decida di convenire in giudizio entrambi. Per poter applicare l’art. 2055 c.c., in materia di responsabilità solidale, il «danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili»
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STUDIO LEGALE SANTAGATI - VICO IMPERIA 4 - GELA (CL)
VIA CONTARINI 8, ROMA  - P.I. 00368270856