RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SENZA CINTURA DI SICUREZZA

Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore dell’infortunistica, nato a Gela sin da 1980 matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni al mezzo, lesioni, fermo tecnico, danni patrimoniali, presso le sedi di ROMA, GELA e RAGUSA.
In caso di incidente stradale, l’assicurazione del veicolo coinvolto deve risarcire i danni subiti sia dal veicolo che dal conducente. Nel caso di danni fisici riportati dal guidatore, l’assicurazione dopo aver valutato e calcolato l’entità delle lesioni, attraverso apposite perizie mediche, offrirà una determinata somma a titolo di risarcimento danni e procederà quindi a liquidarla nella sua interezza. Ma cosa accade però nel caso in cui dovesse essere rilevato che il conducente  che ha subìto danni fisici, al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza? In questi casi, si applicherà il cosiddetto concorso di colpa in capo al conducente. Per concorso di colpa, si intende quel comportamento negligente da parte del conducente coinvolto nell’incidente, che ha contribuito a causare il danno o che comunque ne ha aggravato le conseguenze. Per cui nel caso di incidente stradale, il semplice fatto di essere senza cintura di sicurezza, verrà considerato come causa ulteriore dei danni subiti dal conducente, da attribuire a titolo di colpa allo stesso danneggiato negligente. Quindi  in tali ipotesi il risarcimento danni sarà ridotto di una certa percentuale che, in caso di lite tra automobilista e assicurazione, verrà valutata dal giudice attraverso l’utilizzo della consulenza tecnica (la cosiddetta CTU). Ovviamente non è rilevante il fatto che il conducente non abbia avuto nessuna responsabilità nel sinistro, la riduzione del risarcimento, se accertata l’assenza della cintura, sarà comunque inevitabile
L’assicurazione può provare che il danneggiato era senza cintura? In caso di incidente stradale spesso risulta poco chiaro ricostruire in maniera fedele le dinamiche e le responsabilità del sinistro; figurarsi quanto può essere difficoltoso dimostrare da parte di una compagnia assicuratrice che uno o più occupanti di un autoveicolo coinvolto in un sinistro viaggiavano senza cintura al momento dell’impatto. Eppure è ormai consolidato che esistono alcuni fatti che fanno presumere in maniera anche molto evidente che una lesione avvenuta in caso di incidente stradale sia dipesa proprio dal fatto che il danneggiato era senza cintura. È il caso di particolari ferite al volto, dovute ad esempio all’impatto con le pareti interne dell’auto o con il parabrezza. In queste ipotesi, la particolare tipologia di danno e di ferita, costituisce una vera e propria prova del fatto che chi viaggiava nell’auto incidentata fosse senza cintura, per cui applicandosi il ben noto concorso di colpa, il risarcimento danni in tutti questi casi finirà per  essere liquidato in misura ridotta.
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CHI TAMPONA SI PRESUME NON RISPETTI LA DISTANZA DI SICUREZZA

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Chi si mette alla guida di una autovettura deve, assicurarsi di poter fermare tempestivamente il veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede, in mancanza, per colui che tampona, si presume l’inosservanza della distanza di sicurezza.
Nel caso in cui il tamponamento sia avvenuto a seguito dell’improvvisa immissione sulla corsia di marcia di un veicolo, tale da rappresentare un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale, occorre comunque valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti, di talché l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza vige in relazione alla normale marcia dei veicoli sulla medesima corsia di marcia e non in caso di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, rappresentati dall’improvvisa immissione di un veicolo nel flusso stradale.
In tali casi, tuttavia, spetta al conducente del veicolo tamponante dimostrare la sussistenza dell’anzidetta situazione, ritenere sussistente quanto meno un concorso di colpa nella verificazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti.
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TRASFUSIONE DI SANGUE ERRATA, LA POSIZIONE DELL’INFERMIERE

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Durante l’ultimo ventennio sono stati molteplici gli interventi a livello istituzionale che hanno coinvolto la comunità scientifica nello sforzo di arginare il fenomeno degli eventi iatrogeni conseguenti alla pratica trasfusionale. Nonostante i casi documentati di errore in corsia siano in numero residuale, il livello di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie viene ad assumere uno spessore ancor più rilevante: tale riforma normativa segna per i protagonisti della sanità un passaggio epocale in quanto in primis sancisce l’esistenza del diritto alla sicurezza delle cure e lo definisce quale elemento intrinseco del diritto alla salute.
La somministrazione di sangue ed emoderivati riveste un ruolo di particolare importanza per i benefici connessi alla possibilità di riceverla (spesso ha un’efficacia salvavita immediata) ed al tipo di inquadramento giuridico-sanitario della misura terapeutica, essendo classificabile tra i trapianti di tessuti umani. Ne consegue la necessità di assumerne la gestione con i dovuti crismi e le necessarie cautele.
Limitando l’attenzione alle attività in unità di degenza e cliniche, il processo per la somministrazione di sangue ed emoderivati si compone di fasi in successione che si chiudono circolarmente attorno al paziente.
È specifica responsabilità dell’infermiere predisporre-verificare l’adeguatezza dell’accesso venoso da utilizzare e rilevare i parametri vitali della persona.
Va specificato che un particolare protocollo andrebbe previsto per la gestione delle emorragie gravi.
In ultimo segnaliamo la necessità di acquisire il consenso specifico del paziente a ricevere sangue ed emoderivati, preventivamente ed adeguatamente informato nonché consapevolmente prestato (DM 3 marzo 2005 art.11): occorre renderne edotto il paziente rappresentandogli i rischi connessi alle varie situazioni (accettazione e rifiuto) e la possibilità (laddove esistente) di ricorrere a terapie alternative.
Per il minore e l’incapace, l’accettazione deve essere manifestata da entrambi i titolari della potestà genitoriale; in mancanza, solo un tutore nominato dal giudice potrà validamente prestarla.
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COLPA MEDICA: NEGLIGENZA, IMPRUDENZA E IMPERIZIA

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La negligenza sussiste nei casi di non curanza, di difetto di attenzione, mentre  l’imprudenza 
si realizza nei casi di precipitazione, di avventatezza, di insufficiente ponderazione.
L’imperizia, invece, contrariamente alla “perizia”, si sofferma su quello che il medico è in grado oppure non in grado di fare ossia sulla sua esperienza o inesperienza. In sostanza, l’imperizia si caratterizza per l’inosservanza della “leges artis”, ossia per aver il sanitario violato una regola specialistica e/o tecnica, vuoi per sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarla oppure per la sua concreta non applicazione nonostante avesse dovuto farlo.
Il legislatore, nell’ottica di porre un freno alla medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, ha inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date.
Non è, dunque, sufficiente a escludere la colpa del sanitario il solo fatto che egli si sia attenuto alle linee guida e/o alle buone pratiche clinico assistenziali, dovendo il medico valutare se effettivamente quelle linee guida siano adeguate al caso concretamente sottoposto alla sua attenzione.
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato percolpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperiziaquando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato percolpa (anche “lieve”) da imperizianella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificatoper colpa “grave” da imperizianell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
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RCA

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La polizza RCA (acronimo di responsabilità civile auto) è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando usate l’auto. Le polizze auto coprono danni fino ad un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda delle varie compagnie assicurative e servizi offerti.
L’assicurazione auto è obbligatoria e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore . In altri termini possiamo dire che se la vostra auto è assicurata, cosa che deve sempre essere per legge, in caso di incidente automobilistico al posto vostro pagherà i danni la compagnia di assicurazione alla quale vi siete affidati. ll danneggiato verrà risarcito nei limiti previsti dal massimale di polizza.
Una polizza RCA protegge non solo voi ma chiunque sia alla guida della vostra auto e ha un sinistro. La RCA non “protegge” necessariamente solo il proprietario del mezzo, ma chiunque, salvo diversamente scritto nel contratto assicurativo, sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (se vi hanno rubato la macchina e lo avete denunciato alla pubblica autorità ad esempio la copertura assicurativa non è valida).
La RCA di per sé non copre invece il guidatore che ha provocato l’incidente anche nel caso dovesse subire lui stesso dei danni fisici. Se volete una polizza che tuteli anche il conducente dell’auto occorre una copertura ad hoc chiamata “Infortuni del conducente” che preveda tali eventi.
Mentre la polizza R.C. Auto è obbligatoria, esistono altre garanzie che possono essere stipulate per il proprio veicolo che sono facoltative. Un esempio è quello delle polizze che tutelano il veicolo da eventi come il furto, l’incendio o gli eventi atmosferici.

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Sorpasso a destra

Sorpasso a destra in città e in autostrada: quando è possibile?

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Solitamente la manovra di sorpasso viene effettuata a sinistra di un veicolo, ma il Codice della Strada prevede alcuni casi in cui si può sorpassare anche a destra.
Il Codice della Strada prevede alcuni casi in cui sorpassare a destra è consentito, sia sulle strade urbane che in autostrada.
Cosa dice la normativa?
I sorpassi tra veicoli sono regolamentati dall‘articolo 148 del Codice della Strada, il quale afferma che “salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso“.
Di regola, quindi, il sorpasso è possibile a sinistra… ma esistono delle eccezioni, riportate nei punti 7 e 8: “il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre”.
Nel caso di sorpasso di un tram, la normativa afferma inoltre che “tale manovra deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati”. Se però “il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato“.
In tutti gli altri casi tale operazione è espressamente vietata dal Codice della Strada, che secondo la legge punisce i trasgressori con multe davvero pesanti: se si sorpassa a destra senza osservare la normativa si incorre in una sanzione amministrativa da 83 a 333 Euro, mentre se si infrange la disposizione di divieto di sorpasso del tram fermo per salita e discesa dei viaggiatori senza la presenza di un salvagente, la decurtazione parte da 167 fino a 661 Euro.
Sorpasso a destra in autostrada
Sulle corsie autostradali, le manovre di sorpasso sono consentite per ragioni di sicurezza solamente a sinistra. Anche in questo caso, però, esiste un’eccezione alla regola: nel caso in cui si stia percorrendo una data corsia e la vettura che ci precede si trovi su una corsia più a sinistra, si può effettuare il sorpasso a destra semplicemente continuando a percorrere la propria strada. In tale frangente, infatti, non si è di fronte tecnicamente a un sorpasso ma ad un superamento, visto che non si sta effettuando un cambio di corsia; di conseguenza non si incorre in alcuna infrazione. Tale manovra, inoltre, è consentita anche in tutte le strade a senso unico di marcia con più di una carreggiata.

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RISARCIMENTO DANNO DA PARTO

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Di fronte alla gioia ed alla felicità che contorna la nascita di un figlio, spesso molte coppie vedono sprofondare tutto questo periodo magico in un epilogo tragico. Può succedere, per vari motivi naturali, complicanze o per errore medico e malasanità, che il concepimento vada incontro a problematiche che ne implichino l’aborto.
Allo stesso modo, una malattia della madre, si può evolvere  verso uno stato di gravità tale da condurre sia all’aborto del nascituro, sia alla morte della stessa gestante.
Puo’ inoltre accadere che, nel corso delle varie procedure di gestione e monitoraggio della gravidanza, alcune di queste possano causare erroneamente dei danni tali da inficiare sulla vitalità del feto che andranno poi risarciti come danno da parto.
Possibile inoltre che, durante le fasi di gestione del parto, delle condotte ostetrico ginecologiche inadeguate, vuoi per tempistica, vuoi per modalità di azione, vadano a provocare dei danni al neonato, cosi importanti, da portare deficit permanenti che ne condizioneranno l’intera vita, con quadri di invalidità da lievi e medio-gravi, fino alla possibile morte.
Tali situazioni sono meritevoli di una valutazione medico legale e se riconosciuta una responsabilità medica, porteranno ad un risarcimento per malasanità da parto per i famigliari della parte lesa.
In ciascuna della fasi suddette, a configurare un quadro di errore medico ostetrico – ginecologico, possono evidenziarsi delle condizione implicanti problematiche sia per madre sia per il nascituro.
Tuttavia, proprio per dar senso alle cose, poter dar risposta a quei perché che rischiano di condizionare l’intera vita futura, nonché render onore al proprio mancato figlio, è il caso di far indagare gli esperti sul campo su quanto successo, ricostruendo cosi la verità su quanto avvenuto tramite un medico legale specialista di ginecologia, che valuti un eventuale danno da parto per malasanità. Quanto detto a maggior ragione quando sfortunatamente, oltre all’aborto o alla morte del nascituro, segue o concomita il decesso della madre.
Il compito degli avvocati e dei medici legali è proprio quella di supportare e tutelare i diritti di chi subisce dei danni biologici da parto per malasanità.
Il proposito, in tal caso, è quello di far chiarezza su quanto successo e far riconoscere, a fronte di una invalidità insanabile o di una sopravvenuta morte, almeno un qualsivoglia ristoro, doveroso e minimamente utile a render onore e rispetto verso chi, a fronte di una speranza di cure, si è ritrovato ulteriori patimenti.
Tutto ciò a maggior ragione se si tratta di errori medici in ambito ostetrico – ginecologico, in cui siamo di fronte alla gestione e al trattamento della venuta al mondo di un nuovo individuo, e del coronamento di quelle pulsioni positive, quelle emozioni e quei sogni della coppia interessata nel percorso di gravidanza.
Va da sé comprendere come ipotesi di malpractice sanitaria in questo campo, con il sopraggiungere di invalidità permanenti o peggio aborto e/o morte della gestante siano a maggior ragione meritevoli di indagine e ricostruzione della verità su quanto avvenuto e denunciato come malasanità da parte della famiglia che vuole approfondire la cosa.
Ciò al fine di una doverosa individuazione delle responsabilità da parte dei protagonisti dei fatti, quindi le strutture e gli esercenti delle professioni sanitarie interessati, con il riconoscimento del dovuto risarcimento per danno ginecologico in seguito a malasanità.
Il tutto per difendere e tutelare i diritti della madre e del neonato durante il parto.
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RISARCIMENTO DANNI PER ERRORE MEDICO – MALASANITA’

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Una persona ricoverata, o comunque presa in cura presso un ospedale, che ha subito conseguenze negative per colpa di una scarsa prestazione sanitaria, può infatti fare causa o sporgere denuncia per malasanità, richiedendo persino un risarcimento danni medico ove ne sussistano le condizioni
(Interventi chirurgici andati male, terapie errate, letti da ospedale non idonei).
Sono tante, purtroppo, le carenze strutturali o di personale nelle quali ci si può imbattere in ospedale, o almeno in alcuni di essi.
Ma come sporgere denuncia?
Rappresenta spesso un deterrente che dissuade le vittime ad intraprendere un azione legale, anche se magari vorrebbero denunciare un medico per diagnosi sbagliata o più semplicemente denunciare un medico all’ordine dei medici per comportamenti poco professionali.
Questo succede, il più delle volte, perché si pensa di essere lasciati da soli a lottare contro iter giudiziari complessi e una burocrazia farraginosa. Ma in realtà non è così.

Errori medici: cosa fare
Abbiamo già fatto riferimento ai diritti del paziente in ospedale. Essi sono sanciti dalla carta dei diritti del malato. Ed è da qui che bisogna partire. Basterebbe dire che tra i concetti espressamente rivendicati dalla carta vi è il “diritto al rispetto di standard di qualità”, ma leggerla interamente e tenere sempre bene a mente i propri diritti non fa mai male.
Oltre a conoscere i propri diritti, è fondamentale rivolgersi ad uno Studio Legale che sappia bene come denunciare un caso di malasanità, che sia in grado di fornirti il sostengo necessario dal punto di vista giudiziario e medico-legale, che sappia come cercare di evitare che i tuoi sforzi si concludano con una denuncia per malasanità in prescrizione e che non si limiti semplicemente a procurarti una lettera di reclamo ospedale.
Ma prima di fare ciò, occorre raccogliere tutta la documentazione (Cartelle cliniche; Scontrini e/o ricevute riguardanti prestazioni mediche; Risultati di visite e/o analisi; Ricette e prescrizioni mediche; Lastre e radiografie; Altri documenti in grado di ricostruire o fornire informazioni utili sul percorso di cura) utile a dimostrare l’avvenuto caso o avvenuti casi di malasanità. Questi atti devono essere sottoposti ad un medico legale, dalla cui perizia in merito sarà possibile capire se ci sono i margini per procedere con denuncia ospedale per malasanità o meno.

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RISARCIMENTO DANNI DA TAMPONAMENTO

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In tema di infortunistica stradale può capitare di essere coinvolti come vittime di un tamponamento tra mezzi proprio perché il livello di attenzione di chi era dietro di noi è venuto meno.

In un tamponamento c’è la violazione del Codice della Strada da parte del soggetto alla guida del veicolo che tampona. Il soggetto che ha causato la collisione ha violato l’art.149 del Codice della Strada (Distanza di sicurezza tra veicoli).

 In caso di danni lievi al veicolo si consiglia di sottoscrivere una constatazione amichevole a doppia firma. L’operazione richiede la compilazione del Modello CAI, fornito di solito dalla tua compagnia assicuratrice. Il modello va compilato in tutte le sue parti facendo attenzione ai dati inseriti e ponendo la firma di entrambi i guidatori. Se si hanno problemi di dialogo con la controparte si consiglia comunque di chiamare le autorità a maggior ragione se l’urto ha causato lesioni ai passeggeri dell’auto danneggiata.

 In presenza di un tamponamento a catena, quindi con danni sia alla parte posteriore che anteriore del veicolo, è necessaria la compilazione di due modelli. Uno necessario a risolvere la questione con la macchina che precede, l’altro con l’auto che vi ha tamponati. Anche qui se non c’è un accordo tra le parti coinvolte, è consigliato richiedere l’intervento delle autorità che verbalizzeranno le dichiarazioni.

 Bisogna sempre denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa

Il tamponamento può causare lesioni e si possono avvertire dolori anche qualche ora dopo l’accaduto. Queste lesioni devono essere accertate dai medici del più vicino Pronto Soccorso. La struttura rilascerà certificato su cui saranno riportati i giorni di prognosi e la cura a cui sottoporsi. Il danno biologico è determinabile tramite un iter medico che permetterà di richiedere un risarcimento danni completo.

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Risarcimento da infortunistica stradale a Roma Gela e Ragusa

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