CONDUCENTE NON PROPRIETARIO: SPETTA IL RISARCIMENTO PER L’INCIDENTE?

Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore dell’infortunistica, nato a Gela sin da 1980 matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni al mezzo, lesioni, fermo tecnico, danni patrimoniali, preso le sedi di ROMA, GELA e RAGUSA.
Potrebbe succedere che il conducente dell’auto non sia il suo effettivo proprietario. Ciò capita, ad esempio, quando il veicolo viene dato in prestito o viene condiviso da più persone nella stessa famiglia. Potrebbe anche essere l’ipotesi in cui l’auto venga venduta ma il passaggio di proprietà non riceva la dovuta trascrizione presso il Pra, per cui, formalmente, la stessa resta intestata ancora al vecchio proprietario.
Prima di spiegare se al conducente non proprietario che fa un incidente spetta il risarcimento, dobbiamo verificare se è lecito guidare un’auto non propria.
Il proprietario di un’auto può darla in prestito a chi vuole senza bisogno che vi sia un contratto di mutuo. È del resto ciò che succede nella quotidianità di tutte le famiglie e che non vieta che la medesima situazione si verifichi anche tra amici.
Quindi, se la polizia dovesse fermare un conducente e, dal libretto di circolazione dovesse accorgersi che questi non è il proprietario, non può contestargli di averla rubata, ma tutt’al più potrà chiedergli spiegazioni delle ragioni del possesso. Questo, però, non è un motivo per elevare una multa.
C’è un solo obbligo previsto dall’attuale legge: se l’utilizzo dell’auto altrui avviene per oltre 30 giorni di seguito in modo esclusivo e personale (nel senso che, nello stesso tempo, il mezzo non è utilizzato anche da altri soggetti), il possessore è tenuto a far annotare il proprio nominativo sul libretto di circolazione dell’auto. La comunicazione, che va fatta alla Motorizzazione anche tramite un’agenzia di pratiche auto, anche, dal proprietario dell’auto.
In caso di violazione di tale obbligo è prevista una multa oltre al ritiro della carta di circolazione.
Tale obbligo, però, non vale per i familiari conviventi come, ad esempio, i coniugi, i genitori e i figli.
Che succede se si firma una polizza “solo conducente”?
Alcune polizze assicurative prevedono una limitazione di responsabilità nei confronti del solo assicurato (ossia il proprietario del veicolo). Cosa succede, in tali circostanze, qualora dovesse verificarsi un incidente stradale mentre è alla guida un’altra persona? Se la colpa del sinistro è di quest’ultima, ossia del conducente “non proprietario” e quindi non assicurato, la compagnia pagherà comunque il risarcimento al danneggiato, ma potrà rivalersi nei confronti del proprio assicurato. Quest’ultimo, a sua volta, potrà chiedere il risarcimento al conducente responsabile del sinistro.
Per info visita il nostro sito www.studiolegalesantagati.eu
Tel. 0933907203
Cell. 3928906052

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

STUDIO LEGALE SANTAGATI - VICO IMPERIA 4 - GELA (CL)
VIA CONTARINI 8, ROMA  - P.I. 00368270856