RISARCIMENTO DANNI PER MALASANITA’

Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore della malasanità, nato a Gela sin da 1980, matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni da malasanità, errore medico, etc., presso le sedi di ROMA, GELA e  RAGUSA.

Con il termine “malasanità”, si vuole ad oggi fare riferimento a tutti quegli episodi che ascrivono responsabilità medica civile o penale, in capo a operatori o persone giuridiche del settore medico e sanitario. Il termine, di utilizzo relativamente recente, è oggi giornalisticamente utilizzato per racchiudere una vasta gamma di spiacevoli inconvenienti. Questi vedono luce, solitamente, in strutture cliniche pubbliche o private per la cura di malati.
I casi di malasanità meritano una valutazione che deve essere fatta con attenzione e con l’ausilio di professionisti specializzati nell’ambito della medicina legale.
Una consulenza preventiva in tema di malasanità è utile ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità medica risarcitoria. Ad oggi la responsabilità sanitaria è di tipo contrattuale nei confronti della struttura sanitaria (articoli 1218 e seguenti del codice civile). È invece di tipo extracontrattuale nei confronti del medico o del professionista.
La valutazione preventiva per l’attivazione di una tutela risarcitoria del paziente vittima di malasanità coinvolge medici che possano valutare la sussistenza del cosiddetto “nesso causale” fra la condotta negligente, imprudente, imperita da parte del medico che ha posto in essere un’operazione mal riuscita, e il danno biologico, morale od esistenziale cagionato al malato. Di non secondario rilievo sono a tal proposito, le novità sul risarcimento per danno da responsabilità professionale, che la Cassazione non ritiene esclusa nei casi di “complicanze” post operatorie. La tutela legale in determinate circostanze può essere estesa al ramo penale, qualora si ravvisino i presupposti di un reato.
Laddove il reato non sia procedibile d’ufficio (senza la necessità di sporgere querela), si avrà la disponibilità della proposizione di querela entro il termine di tre mesi dal fatto di rilevanza penale, ove non si tratti di fatti “procedibili d’ufficio” (senza la necessità di proporre querela, come ad esempio nel caso di lesioni gravi).
Secondo quanto previsto dalla recente riforma Gelli, del 2017, la responsabilità professionale per malasanità ha natura contrattuale nei confronti della struttura ospedaliera. Ciò determina che il termine prescrizionale sia di dieci anni. È quindi possibile attivare un giudizio risarcitorio di questo tipo entro i dieci anni successivi al verificarsi del danno da malasanità.
Malasanità e tutela legale per errore medico
La responsabilità medica può nei casi più gravi essere ritenuta anche di tipo penale. In tali situazioni la consulenza di diritto penale è da integrarsi a quella di diritto civile. È infatti utile ai fini di una valutazione concreta del paziente sul come tutelare i propri diritti: dare prevalenza all’aspetto risarcitorio oppure a quello sanzionatorio di diritto penale non è una scelta scontata, ma è necessario in modo differente a seconda delle scelte.
Per approfondimenti ed assistenza lo studio legale è a disposizione per l’analisi senza impegno del caso.
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