RESPONSABILITÀ MEDICA OMESSA DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA ONCOLOGICA

Lo studio offre la massima tutela civilistica e penalistica per quanto concerne il settore della malasanità, nato a Gela, matura una grande esperienza in questo settore fornendo la massima esperienza e professionalità per ciò che attiene danni da malasanità, errore medico, etc., presso le sedi di  ROMA, GELA, RAGUSA.
Il ritardo nella diagnosi, la quale quindi nel caso di patologie oncologiche sembra sempre più andare nel senso di una necessaria precocità, è pertanto criterio fondamentale di riferimento cui si collega una sanzione penale scaturente da una condotta omissiva la cui colpa viene individuata nella negligenza, consistita nel non aver effettuato correttamente la diagnosi, nell’imprudenza, caratterizzata nell’aver ritardato determinati esami, ovvero nell’imperizia, consistita nell’averli male effettuati o nell’averne male interpretato i risultati, tutti riconducibili a casi di  malasanità. Per evitare tale contestazione il medico sembra quindi essere tenuto a mettere in pratica qualsiasi tipo di accertamento diagnostico atto ad evitare il progredire della patologia, anche se questa sia connotata da una particolare rarità.
Tale parametro potrebbe in realtà far  dubitare della prevedibilità,  della esistenza di una patologia in atto, ma tuttavia non esime, per lo meno nella pronuncia richiamata, il sanitario dalla colpevolezza in quanto egli può, ed anzi deve, in tutti i casi in cui non vi sia certezza assoluta in ordine all’effettiva diagnosi, effettuare tutti gli esami possibili per arrivare ad una corretta qualificazione della stessa.
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